Esclusione del duplice patrocinio nel procedimento penale
Sachverhalt
A. C.______ e A.______ sono stati arrestati il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei loro confronti per titolo di infra- zione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organiz- zazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alle legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posti immediatamente in detenzione preventiva. Entrambi hanno designato, per il tramite delle rispettive famiglie, quale loro difensore di fiducia l’avvocato B.______, dello studio legale E.______. In assenza dell’avv. B.______, l’avv. D.______, esercitante nel medesimo studio lega- le, ha assunto il patrocinio degli imputati, assistendoli segnatamente in oc- casione dell’udienza di convalida dell’arresto del 21 luglio 2004 davanti al giudice istruttore federale.
B. Con decisione del 28 luglio 2004, il Ministero pubblico della Confederazio- ne (MPC) ha ingiunto agli avvocati D.______ e B.______ di comunicare, entro 5 giorni e comunque nei più brevi termini, quale imputato intendono patrocinare, ritenuto che nel frattempo le indagini preliminari di polizia giu- diziaria inerenti ai due procedimenti seguiranno il loro corso con la nomina, qualora necessario, di difensori d’ufficio. A sostegno della sua decisione il MPC osserva che, esistendo in concreto dei seri rischi di collusione tra i due indagati, il patrocinio assunto dal medesimo avvocato o studio legale potrebbe originare un conflitto di interesse.
C. Dissentendo da tale decisione, C.______, A.______ e i due patrocinatori avv. B.______ e avv. D.______ sono insorti con tempestivo reclamo dinan- zi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento. Essi ritengono che la decisione del MPC comporti, da un la- to, un’inammissibile limitazione del principio della libera scelta del difensore da parte di un imputato e, dall’altro, una violazione della libertà professiona- le degli avvocati, costituzionalmente protetta all’art. 27 Cost..
D. Con decreti del 30 luglio 2004, il presidente della Corte dei reclami penali ha respinto le domande di effetto sospensivo contenute nei gravami. Preso atto della mancata concessione dell’effetto sospensivo, in sede di in- terrogatorio del 2 agosto 2004 l’avv. B.______ ha optato per la difesa di
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A.______; di conseguenza, il patrocinio di C.______ è stato assunto dall’avv. Nadir Guglielmoni (v. fax del 9 agosto 2004 in atti).
E. Nelle proprie osservazioni del 9 agosto 2004, il MPC propone di respingere i reclami, osservando che nel caso concreto sussiste una interdipendenza di posizioni processuali per la quale uno dei due imputati potrebbe avere convenienza a sostenere una tesi difensiva sfavorevole per l’altro imputato tale da rendere inefficiente la comune difesa da parte di un unico patrocina- tore. Da parte loro, con considerazioni del 12 agosto 2004, i reclamanti si riconfermano sostanzialmente nelle argomentazioni e nelle conclusioni e- sposte coi reclami, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. Al MPC non è stato chiesto di duplicare.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro decisioni analoghe e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.
E. 2 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, va precisato che i due imputati A.______ e C.______ possono invocare unicamente il diritto di libera scelta del difensore, sancito, oltre che (indirettamente) dall’art. 35 PP, dall’art. 6 n.
E. 3 I reclamanti contestano la decisione del MPC, giacché agli atti non vi sa- rebbe alcun indizio che farebbe supporre un rischio di collusione fra i due imputati e quindi l’esistenza di un conflitto di interesse per il loro difensore comune; sostengono inoltre che in applicazione delle norme professionali e deontologiche in vigore per la categoria degli avvocati, non spetta al MPC ma al patrocinatore stesso rinunciare ad uno dei mandati in caso di insor- genza di un conflitto di interessi. Essi lamentano inoltre che le norme della procedura penale federale indicate nella decisione impugnata non sono pertinenti. Da parte sua, il MPC ravvede invece nel doppio patrocinio di imputati coin- volti nella medesima inchiesta penale un potenziale conflitto di interesse per il loro difensore, conflitto che potrebbe cagionare dei pregiudizi agli im- putati, qualora interessi contrastanti dovessero ostacolare un’efficace dife- sa di uno o dell’altro.
E. 3.1 Ora, a prescindere dalle disposizioni legali citate (alcune di dubbia perti- nenza), le motivazioni addotte dal MPC a sostegno della propria decisione sono condivisibili e riflettono una costante giurisprudenza secondo la quale, posto l’obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei con- fronti del cliente, di principio è escluso che un avvocato possa patrocinare due (o più) co-imputati nell’ambito di un medesimo procedimento penale, in ragione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patro- cinio oggettivamente comporta. L’esistenza di un conflitto di interesse deve essere valutata in maniera astratta; basta, a tale proposito, la possibilità te- orica che un simile conflitto si avveri in corso di procedura. Anche il con- senso dei clienti al doppio patrocinio non è decisivo (sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 3c e 4c/aa, pubblicata in Pra [„Die Praxis“] 87 n. 98, con la dottrina ivi citata; v. anche Plädoyer, n. 6/96, pag. 60; Kriminalistik, Nr. 6/2003, pag. 390, “Verteidigung zweier An- geschuldigter durch den gleichen Anwalt”). Nel caso concreto, l’insorgere di un conflitto di interessi è plausibile, visto che i due co-imputati sono persone che – per loro ammissione - si cono- scono ed hanno presumibilmente agito di concerto, nell’ambito della stessa organizzazione, per la commissione delle infrazioni di cui sono accusati. Per ottenere il proscioglimento o una riduzione massima della pena, en- trambi potrebbero essere tentati di far ricadere la colpevolezza sull’altro, ciò che renderebbe impossibile al difensore, confrontato ad interessi contraddi- tori, assistere efficacemente i suoi clienti. Il loro patrocinio da parte del me- desimo avvocato o di avvocati che esercitano la loro professione nell’ambito dello stesso studio legale è quindi sconsigliabile già solo per
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questo motivo. I reclamanti non negano d’altronde che un simile conflitto di interessi potrà presentarsi in futuro, a dipendenza dell’evoluzione della pro- cedura (v. reclami, pag. 8 e 9), limitandosi a sostenere che in tal caso spet- terà al difensore e non al magistrato incaricato risolvere il problema del doppio patrocinio. Né essi sostanziano in qualche modo l’esistenza di cir- costanze particolari che potrebbero giustificare eccezionalmente il doppio patrocinio in questo caso, salvo invocare una generica esigenza di impo- stare un’efficace strategia di difesa in comune.
E. 3.2 I principi sul conflitto di interesse testé esposti, di natura perlopiù giurispru- denziale, trovano conferma anche nella Legge federale sulla libera circola- zione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), che al suo art. 12 lett. c impone all’avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Quanto all’art. 12 cpv. 1 del Codice professionale dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 4 dicembre 1971 (che però non ha più portata pro- pria in seguito all’entrata in vigore della LLCA), recita che “l’avvocato non assiste due parti i cui interessi siano contrastanti, non presta la sua opera o il suo consiglio ad ambedue le parti litiganti nella medesima causa, non as- siste col patrocinio una parte nella causa in cui avrà assistito prima la parte contraria e non assume mandati di qualsivoglia natura da una controparte”. Il cpv. 2 della medesima norma aggiunge inoltre che il primo capoverso va- le anche per gli avvocati ed i praticanti appartenenti al medesimo studio.
E. 4 I reclamanti contestano pure la competenza del MPC per ordinare la misu- ra impugnata; a loro dire, spetta infatti al patrocinatore legale e non all’autorità valutare se il duplice mandato comporti o meno un conflitto di in- teresse e decidere quindi se operare una scelta tra i mandanti. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Nei casi in cui un po- tenziale conflitto di interesse è ravvisabile già di primo acchito (come quello di un doppio patrocinio in ambito penale), l’autorità può e deve intervenire presso il patrocinatore che ha assunto il doppio mandato, ordinando, se del caso, l’adozione di misure adeguate per scongiurare tale conflitto di inte- ressi; l’interesse pubblico soggiacente al regolare svolgimento dell’inchiesta e all’efficiente tutela degli interessi degli accusati in un procedimento pena- le prevalgono senz’altro sul libero arbitrio dell’avvocato. Nei casi oggetto delle già citate sentenze 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998 e 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, il Tribunale federale ha d’altronde confermato la legitti- mità dell’esclusione di un avvocato dal doppio patrocinio decisa dall’autorità, giudicandola compatibile sia con l’art. 6 n. 3 CEDU, sia con l’art. 27 Cost..
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In merito all’asserita violazione del principio di libera scelta dell’avvocato, va infine osservato che nulla impedisce ad uno dei due imputati di designa- re un altro patrocinatore di fiducia (ciò che è effettivamente avvenuto con la nomina da parte di C.______ dell’avv. Guglielmoni). Quanto all’eventuale nomina di difensori d’ufficio da parte del MPC - qualora gli attuali difensori non si adeguino alla decisione dell’autorità inquirente oppure gli imputati non siano in grado di designare altri patrocinatori di fiducia -, essa ha per scopo quello di limitare i disagi legati alla restrizione imposta e garantire la continuità della difesa degli imputati nel procedimento in corso (v. sentenza 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5).
E. 5 Viste le considerazioni che precedono, i reclami devono essere respinti. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico dei reclamanti soccombenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 7 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 1’000.-. I patrocinatori dei reclamanti A.______ e C.______ essendo di fiducia, non si assegnano ripetibili di sor- ta; essi non hanno peraltro formulato una domanda di assistenza giudizia- ria gratuita.
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Dispositiv
- I reclami sono respinti.
- La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei reclamanti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 18 agosto 2004 Corte dei reclami penali Composizione
Giudice penale federale Hochstrasser, presidente, Giudice penale federale Ponti e Ott, cancelliere Vacalli Parti
A.______, (rappresentato dall’avv. B.______) C.______, (rappresentato in precedenza dall’avv. B.______ e ora dall’avv. Nadir Guglielmoni)
B.______ e D.______, studio legale E.______,
reclamanti
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente Oggetto
Esclusione del duplice patrocinio nel procedimento penale B und e ss tr a f g er i c ht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f ede ra l Numero degli incarti BK_B 109/04 + BK_B 110/ 04
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Fatti: A. C.______ e A.______ sono stati arrestati il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei loro confronti per titolo di infra- zione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organiz- zazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alle legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posti immediatamente in detenzione preventiva. Entrambi hanno designato, per il tramite delle rispettive famiglie, quale loro difensore di fiducia l’avvocato B.______, dello studio legale E.______. In assenza dell’avv. B.______, l’avv. D.______, esercitante nel medesimo studio lega- le, ha assunto il patrocinio degli imputati, assistendoli segnatamente in oc- casione dell’udienza di convalida dell’arresto del 21 luglio 2004 davanti al giudice istruttore federale.
B. Con decisione del 28 luglio 2004, il Ministero pubblico della Confederazio- ne (MPC) ha ingiunto agli avvocati D.______ e B.______ di comunicare, entro 5 giorni e comunque nei più brevi termini, quale imputato intendono patrocinare, ritenuto che nel frattempo le indagini preliminari di polizia giu- diziaria inerenti ai due procedimenti seguiranno il loro corso con la nomina, qualora necessario, di difensori d’ufficio. A sostegno della sua decisione il MPC osserva che, esistendo in concreto dei seri rischi di collusione tra i due indagati, il patrocinio assunto dal medesimo avvocato o studio legale potrebbe originare un conflitto di interesse.
C. Dissentendo da tale decisione, C.______, A.______ e i due patrocinatori avv. B.______ e avv. D.______ sono insorti con tempestivo reclamo dinan- zi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento. Essi ritengono che la decisione del MPC comporti, da un la- to, un’inammissibile limitazione del principio della libera scelta del difensore da parte di un imputato e, dall’altro, una violazione della libertà professiona- le degli avvocati, costituzionalmente protetta all’art. 27 Cost..
D. Con decreti del 30 luglio 2004, il presidente della Corte dei reclami penali ha respinto le domande di effetto sospensivo contenute nei gravami. Preso atto della mancata concessione dell’effetto sospensivo, in sede di in- terrogatorio del 2 agosto 2004 l’avv. B.______ ha optato per la difesa di
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A.______; di conseguenza, il patrocinio di C.______ è stato assunto dall’avv. Nadir Guglielmoni (v. fax del 9 agosto 2004 in atti).
E. Nelle proprie osservazioni del 9 agosto 2004, il MPC propone di respingere i reclami, osservando che nel caso concreto sussiste una interdipendenza di posizioni processuali per la quale uno dei due imputati potrebbe avere convenienza a sostenere una tesi difensiva sfavorevole per l’altro imputato tale da rendere inefficiente la comune difesa da parte di un unico patrocina- tore. Da parte loro, con considerazioni del 12 agosto 2004, i reclamanti si riconfermano sostanzialmente nelle argomentazioni e nelle conclusioni e- sposte coi reclami, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. Al MPC non è stato chiesto di duplicare.
Diritto: 1. Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro decisioni analoghe e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.
2. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, va precisato che i due imputati A.______ e C.______ possono invocare unicamente il diritto di libera scelta del difensore, sancito, oltre che (indirettamente) dall’art. 35 PP, dall’art. 6 n. 3 lett. c CEDU, mentre gli avvocati B.______ e D.______ possono censura- re una violazione del diritto fondamentale al libero esercizio della profes- sione, dedotto dall’art. 27 Cost. (DTF 124 I 310 consid. 3a; 123 I 12 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, con- sid. 4). Nella misura in cui i reclami espongono separatamente queste cen- sure (v. pto 7, pag. 7), la legittimazione ricorsuale dei due imputati e dei lo- ro patrocinatori legali adempie i requisiti di cui all’art. 214 cpv. 2 PP. I rime- di sono peraltro tempestivi, essendo stati introdotti nel termine di 5 giorni di cui all’art. 217 PP.
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3. I reclamanti contestano la decisione del MPC, giacché agli atti non vi sa- rebbe alcun indizio che farebbe supporre un rischio di collusione fra i due imputati e quindi l’esistenza di un conflitto di interesse per il loro difensore comune; sostengono inoltre che in applicazione delle norme professionali e deontologiche in vigore per la categoria degli avvocati, non spetta al MPC ma al patrocinatore stesso rinunciare ad uno dei mandati in caso di insor- genza di un conflitto di interessi. Essi lamentano inoltre che le norme della procedura penale federale indicate nella decisione impugnata non sono pertinenti. Da parte sua, il MPC ravvede invece nel doppio patrocinio di imputati coin- volti nella medesima inchiesta penale un potenziale conflitto di interesse per il loro difensore, conflitto che potrebbe cagionare dei pregiudizi agli im- putati, qualora interessi contrastanti dovessero ostacolare un’efficace dife- sa di uno o dell’altro. 3.1. Ora, a prescindere dalle disposizioni legali citate (alcune di dubbia perti- nenza), le motivazioni addotte dal MPC a sostegno della propria decisione sono condivisibili e riflettono una costante giurisprudenza secondo la quale, posto l’obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei con- fronti del cliente, di principio è escluso che un avvocato possa patrocinare due (o più) co-imputati nell’ambito di un medesimo procedimento penale, in ragione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patro- cinio oggettivamente comporta. L’esistenza di un conflitto di interesse deve essere valutata in maniera astratta; basta, a tale proposito, la possibilità te- orica che un simile conflitto si avveri in corso di procedura. Anche il con- senso dei clienti al doppio patrocinio non è decisivo (sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 3c e 4c/aa, pubblicata in Pra [„Die Praxis“] 87 n. 98, con la dottrina ivi citata; v. anche Plädoyer, n. 6/96, pag. 60; Kriminalistik, Nr. 6/2003, pag. 390, “Verteidigung zweier An- geschuldigter durch den gleichen Anwalt”). Nel caso concreto, l’insorgere di un conflitto di interessi è plausibile, visto che i due co-imputati sono persone che – per loro ammissione - si cono- scono ed hanno presumibilmente agito di concerto, nell’ambito della stessa organizzazione, per la commissione delle infrazioni di cui sono accusati. Per ottenere il proscioglimento o una riduzione massima della pena, en- trambi potrebbero essere tentati di far ricadere la colpevolezza sull’altro, ciò che renderebbe impossibile al difensore, confrontato ad interessi contraddi- tori, assistere efficacemente i suoi clienti. Il loro patrocinio da parte del me- desimo avvocato o di avvocati che esercitano la loro professione nell’ambito dello stesso studio legale è quindi sconsigliabile già solo per
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questo motivo. I reclamanti non negano d’altronde che un simile conflitto di interessi potrà presentarsi in futuro, a dipendenza dell’evoluzione della pro- cedura (v. reclami, pag. 8 e 9), limitandosi a sostenere che in tal caso spet- terà al difensore e non al magistrato incaricato risolvere il problema del doppio patrocinio. Né essi sostanziano in qualche modo l’esistenza di cir- costanze particolari che potrebbero giustificare eccezionalmente il doppio patrocinio in questo caso, salvo invocare una generica esigenza di impo- stare un’efficace strategia di difesa in comune. 3.2. I principi sul conflitto di interesse testé esposti, di natura perlopiù giurispru- denziale, trovano conferma anche nella Legge federale sulla libera circola- zione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), che al suo art. 12 lett. c impone all’avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Quanto all’art. 12 cpv. 1 del Codice professionale dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 4 dicembre 1971 (che però non ha più portata pro- pria in seguito all’entrata in vigore della LLCA), recita che “l’avvocato non assiste due parti i cui interessi siano contrastanti, non presta la sua opera o il suo consiglio ad ambedue le parti litiganti nella medesima causa, non as- siste col patrocinio una parte nella causa in cui avrà assistito prima la parte contraria e non assume mandati di qualsivoglia natura da una controparte”. Il cpv. 2 della medesima norma aggiunge inoltre che il primo capoverso va- le anche per gli avvocati ed i praticanti appartenenti al medesimo studio.
4. I reclamanti contestano pure la competenza del MPC per ordinare la misu- ra impugnata; a loro dire, spetta infatti al patrocinatore legale e non all’autorità valutare se il duplice mandato comporti o meno un conflitto di in- teresse e decidere quindi se operare una scelta tra i mandanti. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Nei casi in cui un po- tenziale conflitto di interesse è ravvisabile già di primo acchito (come quello di un doppio patrocinio in ambito penale), l’autorità può e deve intervenire presso il patrocinatore che ha assunto il doppio mandato, ordinando, se del caso, l’adozione di misure adeguate per scongiurare tale conflitto di inte- ressi; l’interesse pubblico soggiacente al regolare svolgimento dell’inchiesta e all’efficiente tutela degli interessi degli accusati in un procedimento pena- le prevalgono senz’altro sul libero arbitrio dell’avvocato. Nei casi oggetto delle già citate sentenze 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998 e 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, il Tribunale federale ha d’altronde confermato la legitti- mità dell’esclusione di un avvocato dal doppio patrocinio decisa dall’autorità, giudicandola compatibile sia con l’art. 6 n. 3 CEDU, sia con l’art. 27 Cost..
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In merito all’asserita violazione del principio di libera scelta dell’avvocato, va infine osservato che nulla impedisce ad uno dei due imputati di designa- re un altro patrocinatore di fiducia (ciò che è effettivamente avvenuto con la nomina da parte di C.______ dell’avv. Guglielmoni). Quanto all’eventuale nomina di difensori d’ufficio da parte del MPC - qualora gli attuali difensori non si adeguino alla decisione dell’autorità inquirente oppure gli imputati non siano in grado di designare altri patrocinatori di fiducia -, essa ha per scopo quello di limitare i disagi legati alla restrizione imposta e garantire la continuità della difesa degli imputati nel procedimento in corso (v. sentenza 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5).
5. Viste le considerazioni che precedono, i reclami devono essere respinti. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico dei reclamanti soccombenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 7 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 1’000.-. I patrocinatori dei reclamanti A.______ e C.______ essendo di fiducia, non si assegnano ripetibili di sor- ta; essi non hanno peraltro formulato una domanda di assistenza giudizia- ria gratuita.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I reclami sono respinti. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei reclamanti in solido.
Bellinzona, 18 agosto 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv.ti B.______ e D.______, Studio legale E.______ - Avv. Nadir Guglielmoni - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.